Certificazione Energetica

L’APE attribuisce all’edificio una classe di appartenenza, in base ad una scala di prestazioni energetiche a su una scala a 8 classi, che va dalla A+alla G.

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Che cos’è un attestato di prestazione energetica ?

E’ un documento redatto nel rispetto delle norme che attesta la prestazione energetica ed alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianto.

L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica al catasto energetico (ARES).

L’idoneità dell’attestato decade prima solo a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell’unità immobiliare in oggetto, o in caso di variazione della sua destinazione d’uso.

L’attestato di certificazione energetica deve essere redatto ed asseverato da un professionista.

 

Quando è obbligatorio l’APE?

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso, ossia di compravendita di singole unità immobiliari o di interi edifici. È necessario allegare l’APE all’atto di vendita, in originale o in copia conforme;

Dal 1 Luglio 2013, per tutti i contratti di locazione, locazione finanziaria o affitto di azienda, nuovi o rinnovati , anche tacitamente. Il certificato deve essere consegnato al locatario in copia conforme all’originale;

In presenza di provvedimenti giudiziari che comportano trasferimenti immobiliari , con pignoramenti trascritti a partire dal 1° gennaio 2008. Anche in questo caso sussiste l’obbligo di allegazione dell’ACE all’atto di trasferimento a titolo oneroso;

Per tutti gli edifici di nuova costruzione , ossia per i quali è stata presentata in Comune la denuncia di inizio attività o la domanda per il permesso di costruire successivamente al 1 Settembre 2007. È necessario presentare l’attestato di certificazione energetica al termine dei lavori. Occorre nominare un certificatore energetico prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire;

Nel caso di ristrutturazione degli edifici che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito. È necessario presentare in Comune l’ACE al termine dei lavori. Occorre nominare un certificatore energetico prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire;

Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti . È necessario presentare in Comune l’ACE al termine dei lavori. Occorre nominare un certificatore energetico prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire;

Per l’installazione di nuovi impianti termici in edifici esistenti;

Per la ristrutturazione dell’impianto termico per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda sanitaria

Anche nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore se la sua potenza é superiore a 100 kW . In questo caso, oltre al certificato energetico, è necessaria una diagnosi energetica dell’edificio nella quale, oltre a quantificare. Nei condomini (costituiti da quattro o più unità immobiliari) in cui si è deciso di installare impianti termici indipendenti per ciascuna unità immobiliare, quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell’edificio o dalla potenza nominale dell’impianto termico esistente è obbligatorio produrre l’attestato di certificazione energetica;

Per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi tipo , finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti;

Per tutti i contratti, nuovi o rinnovati relativi alla gestione di impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici.